Estesa la tutela delle “fotografie semplici”

Credo che uno dei mestieri più complicati sia quello del giudice, che deve risolvere casi estremamente diversi tra loro; è vero che nei tribunali ci sono sezioni specializzate nelle diverse materie ma, nel caso del copyright delle fotografie, spesso i giudici non sembrano tecnicamente preparati, o aggiornati alle leggi europee più recenti.
Ci sono stati giudici che hanno confuso le “diapositive” con le “fotocopie”, altri che hanno sostenuto che un ritratto posato in studio del Dalai Lama sia una foto facile e banale.
L’ultima discutibile sentenza di cui sono a conoscenza riguarda il watermark (quella filigrana in sovraimpressione alle foto pubblicate sui siti con cui i fotografi proteggono i loro diritti); ebbene i giudici hanno dato torto al fotografo sostenendo nella motivazione che il watermark deve essere “permanente e inamovibile”! Cosa ovviamente impossibile perché chi acquista i diritti di utilizzo della fotografia non vuole certamente la filigrana del copyright in mezzo all’immagine!
I tribunali organizzano spesso corsi di formazione, ma non mi risulta che sia mai stato fatto un corso, pur breve, sul watermark ai giudici della sezione che si occupa delle problematiche del copyright.
Avvocati specializzati mi dicono anche che non è infrequente che i tribunali si dimostrino incerti o restii ad applicare il diritto dell’Unione Europea. Alcuni mesi fa ho assistito all’intervento di un avvocato competente nella materia, l’avvocato Claudio Pezzi di Bologna, a una conferenza organizzata da Tau Visual di Roberto Tomesani (unica associazione fotografica che si occupi dei diritti e di copyright); diversi fotografi partecipanti alla conferenza raccontavano le loro peripezie giudiziarie, il più delle volte con esito negativo.

La legge europea prevale su quella nazionale
Un’importante distinzione nella giurisprudenza italiana è tra “opere fotografiche” e
“fotografie semplici”; questa distinzione si basa sul “contenuto artistico” o la “capacità di suscitare emozioni.” La distinzione è però inadeguata e occorrerebbe un approccio più conforme al diritto europeo.
In tema di copyright è da segnalare la recente sentenza della Corte di Cassazione (11413 del 29 aprile) in base alla quale il diritto d’autore va interpretato in modo uniforme al quadro giuridico europeo che impone anche ai più distratti interpreti una lettura corretta delle norme vigenti.
Le sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno valore vincolante e, in caso di conflitto, prevalgono sulle leggi nazionali. Secondo la Corte di Giustizia Europea un’opera fotografica deve soddisfare due requisiti: “tangibilità” e “originalità”; la tangibilità distingue un’opera da un’idea, mentre l’originalità è espressione delle scelte libere e creative dell’autore.
La tutela estesa a 70 anni
Recentemente, quasi a sorpresa, è stata promulgata l’importante Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che reca disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Questa legge contiene l’art. 47 che interviene sul regime temporale delle Fotografie Semplici (prive quindi di carattere creativo, come documentazioni, riproduzioni tecniche, ecc.) estendendo la tutela del diritto esclusivo dell’autore da 20 a 70 anni dalla produzione della fotografia.
E ora speriamo che i giudici ne prendano atto per le loro sentenze
Guido Alberto Rossi